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L’Arbitro Assicurativo ai nastri di partenza

Con il D.M. 6 novembre 2024, n. 215, pubblicato in G.U. il 9 gennaio 2025, n. 6, finalmente, è stato fatto un altro passo avanti nel lungo iter di istituzione dell’Arbitro Assicurativo, il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, previsto dagli articoli 141, comma 7, del codice del consumo (d.lgs.6 settembre 2005, n. 206) e 187.1 del codice delle assicurazioni (d.lgs.7 settembre 2005, n. 209).

Come si evince dal citato decreto ministeriale al momento manca solo un provvedimento dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), recante le disposizioni tecniche e attuative di dettaglio, che consentirà di rendere operativo l’Arbitro a partire da ottobre 2025.

L’Arbitro Assicurativo, costituito presso l’IVASS, è un sistema di Alternative Dispute Resolution (ADR), che, nelle intenzioni del legislatore dovrebbe permettere di ridurre il contenzioso davanti al giudice ordinario e i tempi di durata dei procedimenti.

Esso è costituito tenendo conto dei modelli dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), di cui abbiamo già scritto (link alla pagina Ricorsi all’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM))

Come nel caso dell’ABF e dell’ACF, anche per l’Arbitro Assicurativo i procedimenti si svolgono in modalità telematica e senza necessità di assistenza legale, attraverso un iter semplice di natura documentale che prevede il deposito di due atti difensivi per parte.

È possibile rivolgersi all’Arbitro Assicurativo in caso di controversie derivanti da un contratto di assicurazione, che non richiedano attività istruttoria, salva la facoltà di sentire le parti in determinate fattispecie.

I ricorsi possono avere ad oggetto anche il pagamento di una somma di denaro da parte delle imprese assicurative o degli intermediari, entro i seguenti limiti quantitativi:

per i rami vita:

  • Euro 300.000,00 per le assicurazioni sulla durata della vita con prestazioni dovute soltanto in caso di decesso;
  • Euro 150.000,00 per gli altri contratti del ramo vita.

per i rami danni:

  • Euro 2.500,00 per la richiesta di risarcimento danni per responsabilità civile promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile;
  • – Euro 25.000,00 per gli altri casi del ramo danni.

Non è possibile rivolgersi all’Arbitro per le controversie che riguardano i sinistri gestiti dal fondo di garanzia delle vittime della caccia e della strada, le fattispecie di competenza esclusiva di Consap e i contratti di assicurazione per i c.d. grandi rischi.

Il decreto in esame prevede che ci si possa rivolgere all’Arbitro Assicurativo solo dopo aver presentato un reclamo all’impresa di assicurazione o all’intermediario, al quale non è stata data una risposta entro 45 giorni oppure è stata data una risposta insoddisfacente.

A pena di inammissibilità, il ricorso all’Arbitro deve essere presentato entro 12 mesi dalla trasmissione del reclamo alla compagnia assicurativa o all’intermediario e deve avere il medesimo oggetto, fatta salva la richiesta di risarcimento del danno connessa ai fatti ivi dedotti. Inoltre, non può avere ad oggetto fatti o comportamenti accaduti (o di cui il ricorrente sia venuto a conoscenza) tre anni prima della proposizione del reclamo.

L’impresa o l’intermediario entro i successivi 40 giorni possono presentare le proprie controdeduzioni, cui il ricorrente può replicare nei successivi 20 giorni. Infine, è concesso un termine di 20 giorni all’impresa o all’intermediario per controdedurre. Con le repliche e controrepliche non possono essere formulate nuove domande.

Il collegio decide entro 90 giorni con una possibilità di proroga per altri 90 giorni e può formulare una proposta conciliativa che, se accolta, determina la cessazione della materia del contendere.

Il procedimento si estingue per rinuncia, mentre è improcedibile se il cliente propone domanda giudiziale oppure introduce un’ulteriore procedura di ADR. Il ricorso è, altresì, inammissibile ove richieda degli accertamenti istruttori.

Ove il ricorso sia accolto, la decisione deve essere eseguita entro 30 giorni. Tuttavia, come per l’ABF e l’ACF, le decisioni non sono vincolanti e qualora l’intermediario non vi dia spontanea esecuzione, subisce le conseguenze di tipo reputazionale connesse alla pubblicazione della notizia dell’inadempimento   sul sito internet dell’Arbitro per un periodo di cinque anni e sul sito web dell’intermediario o dell’impresa. Dal canto suo, il cliente, può sempre rivolgersi all’Autorità giudiziaria, anche in caso di rigetto del ricorso da parte dell’Arbitro.

Il 6 marzo 2025 l’IVASS ha presentato un documento recante le disposizioni tecniche ed attuative di dettaglio in merito all’adesione all’Arbitro assicurativo, alla procedura di selezione e nomina dei componenti del collegio, alle modalità tecniche ed operative di svolgimento delle riunioni del collegio, alle attività della segreteria tecnica, agli adempimenti per la presentazione dei ricorsi e a quelli successivi alla decisione e, infine, alla pubblicità dell’inosservanza della decisione. Il documento è aperto alla consultazione pubblica fino al 5 aprile 2025.