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L’ABF sulla prescrizione dei Buoni Fruttiferi AD e 18P

Con la Decisione N. 575 del 20 gennaio 2023  l’Arbitro Bancario e Finanziario – Collegio di Napoli. ha nuovamente affrontato la questione della prescrizione del diritto alla riscossione dei buoni postali  serie AD istituita con DM del Tesoro del 23/07/1987.

Il ricorrente, intestatario di nr. 4 buoni fruttiferi “a termine”, del valore nominale di £ 1.000.000 ciascuno si è visto negare il rimborso nel mese di gennaio 2022, per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione dei titoli stessi.

Pertanto, si è rivolto all’ABF lamentando, in primo luogo, la violazione degli obblighi informativi, atteso che i buoni erano privi di qualsiasi indicazione del numero di serie, dei rendimenti o di altri elementi dai quali si potesse evincere la loro data di scadenza e/o la loro durata. Secondo il ricorrente, quindi, la prescrizione non era applicabile non essendo di facile e pronta individuazione la data di scadenza dei buoni, né la serie di appartenenza, né l’indicazione esatta e puntuale del compimento della prescrizione.

L’ABF ha respinto il ricorso ritenendo rilevanti e sufficienti le informazioni riportate sul titolo. Sul retro era riportata la dicitura “a termine” e, oltre al timbro dell’ufficio emittente e la firma dell’addetto, risultava stampigliata la seguente dicitura: “Il buono non riscosso al compimento dell’ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero e l’avente diritto può ottenere il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all’anno in cui cessa la fruttuosità”. Inoltre, vi era un timbro contenente i rendimenti della serie AD.

Peraltro, confermando il proprio orientamento sul punto, l’ABF ha ribadito che qualora sul  buono non sia stata apposta alcuna indicazione relativa alla serie di appartenenza, ma solo la dicitura “a termine”, ai fini dell’individuazione delle condizioni di rendimento, la serie di appartenenza può essere desunta dalla data di emissione del buono.

Considerato che i titoli oggetto di controversia erano stati emessi tra il 1992 e 1993 non vi era dubbio che appartenessero alla serie “a termine” AD istituita con DM del Tesoro del 23/07/1987. In base a tale decreto i buoni hanno durata di sette o undici anni. L’art. 8 del Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000 applicabile anche alle serie dei titoli già emessi e non ancora prescritti alla data della sua entrata in vigore, poi, ha esteso a dieci anni l’originario termine di prescrizione quinquennale, prevedendo che “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.

Nel caso in esame, tenendo conto di quanto indicato nel titolo, secondo l’ABF la prescrizione si è compiuta il 31/12/2013, per i buoni sottoscritti nel 1992 e scaduti nel 2003, e il 31/12/2014 per quelli sottoscritti nel 1993 e scaduti nel 2004. Il primo reclamo inviato in data 3/3/2022, quindi, è successivo all’intervenuta maturazione della prescrizione.

Il Collegio di Napoli precisa, altresì, che, come stabilito dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 17814 del 18/7/2019, la mancata consegna al sottoscrittore del buono del foglio informativo non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione.

In ogni caso, resta ferma per il sottoscrittore del buono, la possibilità di stigmatizzare la mancata consegna del foglio informativo sotto il profilo della responsabilità precontrattuale e/o dell’inadempimento, valorizzando la mancanza di trasparenza e l’inottemperanza al dovere di informazione e ponendo ciò a confronto con l’indubbia negligenza dell’investitore. A tal proposito il Collegio di Coordinamento con decisione n. 4656 del 2022 ha stabilito che quando oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell’obbligo di consegna del Foglio Informativo, posto a presidio della correttezza dei rapporti tra intermediari e clienti, la causa petendi del ricorso si radica nel mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non nell’esercizio di diritti a prestazioni da questo derivanti ovvero nell’interpretazione dei suoi effetti. In tal caso, ai fini dell’individuazione della competenza temporale dell’ABF, ha rilevanza la data in cui la violazione è stata posta in essere.

Nel caso di specie, quindi, il ricorso è stato rigettato anche sotto tale profilo, essendo inutilmente decorso il termine di competenza temporale.

Infine, il Collegio rileva che il ricorrente non ha formulato domande specifiche basate sul provvedimento n. 11287 del 18.10.2022 con il quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha sanzionato le pratiche commerciali scorrette di Poste relative ai Buoni Fruttiferi cartacei caduti in prescrizione almeno nei precedenti cinque anni.

Infatti, il provvedimento dell’AGCOM ha accertato, tra l’altro, che Poste ha omesso di informare preventivamente – e in maniera adeguata – i titolari di Buoni prossimi alla scadenza del termine di prescrizione, causando il mancato rimborso dei relativi importi, in violazione degli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo.

Il problema della prescrizione dei buoni della serie AD  e della carenza informativa è stato affrontato anche dal collegio ABF di Roma con la decisione n.249 del 12 gennaio 2023. In tale caso il ricorrente lamenta che l’intermediario ha rifiutato il pagamento di alcuni buoni serie AD e buoni 18P. Come si è detto, i buoni serie AD  scadono nell’ultimo giorno dell’undicesimo anno solare successivo all’emissione, pertanto nel caso di specie  il termine di prescrizione decennale è maturato il 31.12.2009 per i due buoni emessi in data 16.08.1988 ed il 31.12.2015 per i tre buoni emessi in data 05.04.1994.

I Buoni 18P, invece, hanno ha una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e sono liquidabili, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese. Ciò è riportato nel Foglio Informativo, pro tempore vigente, disponibile presso i locali aperti al pubblico di qualsiasi ufficio postale ed è comunicato dall’Emittente mediante l’inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito Internet di Cassa Depositi e Prestiti. Pertanto, nel caso di specie, il buono, emesso in data 12.12.2006 è scaduto il 12.06.2008 (18 mesi dopo) e il termine utile per ottenerne il pagamento è scaduto in data 12.06.2018.