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La composizione negoziata della crisi d’impresa

Il d.l. n.118 del 2021  convertito nella legge  del  21 ottobre 2021, n. 147 pubblicata in  G.U.  n.254 del 23/10/2021  rappresenta il provvedimento normativo attraverso il quale il Governo, con il voto favorevole del Parlamento, intende far fronte agli squilibri economici, finanziari  e patrimoniali subiti dalle imprese per effetto  dell’inattività dovuta alla pandemia da Covid 19.

Il Governo ha previsto numerosi interventi emergenziali di sostegno alle imprese che, tuttavia, non  bastano per far fronte agli effetti di una crisi che, purtroppo, è destinata a durare nel tempo, mettendo a rischio la continuità aziendale.

Nella situazione attuale è parso necessario integrare gli strumenti già esistenti e finalizzati a far fronte  a casi di insolvenza o crisi conclamata, con procedimenti nuovi che permettano di evitare che la crisi temporanea si trasformi in insolvenza.

Pertanto la legge n.147 ha introdotto due strumenti nuovi: la composizione negoziata della crisi  e il concordato semplificato per la liquidazione  del patrimonio, accantonando la procedura di allerta esterna prevista dal Codice della crisi d’impresa che non entrerà in vigore prima del 31.12.2023.

La composizione negoziata della crisi è rivolta agli imprenditori commerciali o agricoli  che si trovano in squilibrio patrimoniale o economico-finanziario  che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza.

Tali imprenditori, con il supporto fondamentale degli organi di controllo interno e l’ ausilio di consulenti di fiducia devono conoscere ed esaminare in modo approfondito la situazione dell’impresa e, ove rilevino uno squilibrio che, se lasciato irrisolto, può degenerare in uno stato di grave crisi, hanno l’opportunità di affrontare immediatamente il problema con l’intervento di un esperto esterno.

L’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.

L’imprenditore che si avveda dei sintomi della crisi, quindi,   può spontaneamente avviare un percorso di risanamento con l’aiuto di un consulente indipendente.

La legge prevede l’istituzione di una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.

Da lunedì 15 novembre 2021 la piattaforma telematica è operativa e, in primo luogo, consente all’imprenditore di effettuare un test autodiagnostico del possibile risanamento aziendale. Inoltre, attraverso la piattaforma  possono essere presentate le domande per la nomina dell’esperto facilitatore delle trattative e del rilancio dell’impresa. Si accede alla piattaforma attraverso  il sito www.composizionenegoziata.camcom.it.

Sulla piattaforma l’imprenditore trova una lista di controllo particolareggiata che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e un protocollo di conduzione della composizione negoziata.

Inoltre, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è formato, l’elenco degli esperti nel quale possono essere inseriti:

-gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;

-gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.

-coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

Queste le fasi del procedimento di composizione negoziata della crisi.

 

Il test autodiagnostico

L’imprenditore, dopo aver esaminato la situazione della propria impresa con l’ausilio degli organi di controllo e  di professionisti di fiducia e aver verificato la presenza di uno squilibrio  patrimoniale o economico-finanziario  che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, individua una possibile soluzione e,  accedendo alla piattaforma della camera di commercio può eseguire un auto esame facoltativo mediante l’utilizzo di un un file Excel per verificare se risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa e quanto lo stesso possa essere complesso.  Il file del test può essere inserito tra gli allegati facoltativi all’istanza di nomina dell’esperto.

L’ istanza  di nomina dell’esperto

L’imprenditore che, effettuate le necessarie valutazioni circa la situazione dell’impresa ed, eventualmente, il test autodiagnostico,  intenda avviare la composizione negoziata della crisi,  come stabilito dall’art. 5 del d.l. n.118 convertito nella legge n.147 del 2021, chiede che sia nominato un esperto indipendente, depositando un’istanza  tramite la piattaforma telematica, attraverso la compilazione di un modello (il cui contenuto sarà definito con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia) contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell’incarico da parte dell’esperto nominato.

All’istanza devono essere allegati i seguenti documenti in formato .pdf con firma cades o pades con una dimensione non superiore a 1 Mb:

a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l’ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza;

b) una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;

c) l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia;

d) una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi degli articoli 161 (concordato preventivo anche con riserva ) e 182-bis (accordo di ristrutturazione dei debiti) del regio decreto n. 267 del 1942, anche nelle ipotesi di cui al sesto comma del predetto articolo 161 e al sesto comma del predetto articolo 182-bis;

e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all’ articolo 364, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

f) la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle entrate-Riscossione

g) il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all’articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019;

h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza.

 

La richiesta delle misure protettive

In attesa di avviare e completare le trattative con i creditori, il patrimonio dell’imprenditore necessita di protezione onde evitare che qualcuno di loro possa avvantaggiarsi rispetto agli altri e  vanificare l’obiettivo del superamento della crisi.

L’art.6 del d.l. n.118 del 2021, quindi, stabilisce che l’imprenditore  può chiedere,   con   l’istanza   di   nomina dell’esperto o con successiva istanza da depositare mediante la piattaforma telematica,  l’applicazione di misure protettive  del patrimonio.

Con l’istanza l’imprenditore inserisce  nella piattaforma telematica anche  una  dichiarazione  sull’esistenza  di  misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un  aggiornamento sui ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza eventualmente pendenti.

Sono esclusi dalle misure protettive i diritti  di  credito  dei lavoratori.

L’istanza di  applicazione  delle  misure  protettive  è pubblicata nel registro  delle  imprese  unitamente  all’accettazione della nomina da parte dell’esperto.

La pubblicazione dell’istanza produce i seguenti effetti:

  • I  creditori  non possono  acquisire  diritti  di  prelazione  sui beni dell’imprenditore se  non  concordati  con l’imprenditore medesimo e salvo il dissenso dell’esperto.
  • I creditori non possono iniziare o proseguire azioni  esecutive  e cautelari sul patrimonio dell’imprenditore  o sui beni e sui  diritti  con  i  quali viene esercitata l’attività  d’impresa. Pertanto, sembra non si tratti solo dei beni di proprietà dell’impresa
  • Dal giorno della pubblicazione dell’istanza e fino  alla   conclusione   delle   trattative   o   all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza  dichiarativa  di fallimento o di accertamento  dello  stato  di  insolvenza  non  può essere pronunciata.
  • I creditori interessati dalle  misure  protettive  non  possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento  dei  contratti  pendenti  o provocarne la risoluzione, ne’  possono  anticiparne  la  scadenza  o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del  mancato pagamento dei loro crediti anteriori. Quindi i creditori non possono esercitare l’autotutela.
  • Non sono inibiti i pagamenti da parte dell’imprenditore.

 

La fase dinanzi al Tribunale

Lo stesso giorno della pubblicazione dell’istanza per l’applicazione delle misure protettive  del patrimonio e dell’accettazione dell’esperto, l’imprenditore  deve presentare al Tribunale del luogo ove si trova la sede principale dell’impresa un ricorso con il quale chiede la conferma o la modifica delle misure  protettive  e, ove occorre, l’adozione dei  provvedimenti  cautelari  necessari  per condurre  a  termine  le  trattative. 

 

Unitamente al  ricorso, l’imprenditore deposita presso il Tribunale i seguenti documenti :

a) i bilanci degli ultimi tre esercizi  oppure,  quando  non  e’ tenuto al deposito  dei  bilanci,  le  dichiarazioni  dei  redditi  e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta;

b) una situazione patrimoniale e  finanziaria  aggiornata  a  non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso;

c) l’elenco  dei  creditori,  individuando  i  primi  dieci  per ammontare,  con  indicazione  dei   relativi   indirizzi   di   posta elettronica certificata, se disponibili, oppure  degli  indirizzi  di posta elettronica non  certificata  per  i  quali  sia  verificata  o verificabile la titolarita’ della singola casella;

d) un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare;

e) una  dichiarazione  avente   valore   di   autocertificazione attestante,   sulla   base   di   criteri   di    ragionevolezza    e proporzionalita’, che l’impresa puo’ essere risanata;

f) l’accettazione dell’esperto nominato ai sensi dell’articolo 3, commi 6, 7 e 8,  con  il  relativo  indirizzo  di  posta  elettronica certificata.

Entro  trenta   giorni   dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza per l’applicazione delle misure protettive  del patrimonio l’imprenditore deve chiedere la pubblicazione nel registro  delle  imprese  del  numero  di ruolo generale del procedimento instaurato dinanzi al Tribunale.

L’omesso o  il  ritardato deposito del ricorso al Tribunale e’ causa di inefficacia  delle  misure  protettive. Inoltre, qualora decorra inutilmente il suddetto termine di trenta giorni per la richiesta di pubblicazione nel registro imprese del numero di ruolo generale del ricorso al Tribunale,  l’iscrizione  dell’istanza  e’ cancellata dal registro medesimo.

Il procedimento si  svolge nella forma prevista dagli articoli 669-bis e seguenti c.p.c. (procedimenti cautelari).

Il Tribunale, entro dieci giorni dal deposito dello stesso fissa, con decreto, l’udienza, da tenersi  preferibilmente  con  sistemi  di videoconferenza. Il decreto  e’  notificato  dal  ricorrente  con  le modalità  indicate   dal   tribunale  per garantire la celerità del  procedimento.

Il Tribunale, se verifica che il ricorso non è stato depositato lo stesso giorno della pubblicazione dell’istanza per l’applicazione delle misure protettive  del patrimonio e dell’accettazione dell’esperto, dichiara  l’inefficacia  delle  misure protettive senza fissare l’udienza.  Gli effetti protettivi  cessano, altresì, se il  giudice non provvede alla fissazione dell’udienza entro dieci giorni dal deposito del ricorso.

All’udienza il Tribunale, sentite le parti e l’esperto e  omessa ogni  formalità  non  essenziale  al  contraddittorio,  nomina,   se occorre, un ausiliario  ai  sensi  dell’articolo  68  c.p.c. e procede agli atti di istruzione indispensabili  in relazione ai provvedimenti cautelari necessari  per condurre  a  termine  le  trattative e ai  provvedimenti  di  conferma,  revoca  o  modifica  delle   misure protettive. Se le  misure  protettive  o  i  provvedimenti  cautelari richiesti incidono sui  diritti  dei  terzi,  costoro  devono  essere sentiti.

Il Tribunale provvede con ordinanza con la quale  stabilisce la durata, non inferiore  a  trenta  e  non  superiore  a  centoventi giorni, delle misure protettive  e,  se  occorre,  dei  provvedimenti cautelari  disposti. 

Su  richiesta   dell’imprenditore   e   sentito l’esperto, le misure possono essere limitate a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a  determinati creditori o categorie di creditori.

Il giudice,  su istanza  delle  parti  e  acquisito  il  parere  dell’esperto,   può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario  ad assicurare il buon esito  delle  trattative.  La  durata  complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni.

Su istanza dell’imprenditore, di  uno  o  più  creditori  o  su segnalazione dell’esperto, il giudice  può,  in  qualunque  momento,  sentite  le  parti interessate, revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l’obiettivo  di  assicurare  il buon esito delle trattative o  appaiono  sproporzionate  rispetto  al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.

Il Tribunale, come si è detto,  provvede in composizione  monocratica con ordinanza comunicata dalla cancelleria al registro delle  imprese entro il giorno successivo. Contro l’ordinanza e’ ammesso reclamo  ai sensi dell’articolo 669-terdecies c.p.c..

 

La nomina dell’esperto

Successivamente al deposito da parte dell’imprenditore dell’istanza di nomina dell’esperto, il Segretario generale della camera di commercio la invia ad una commissione che resta in carica per due anni, costituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano  coordinata dal membro più anziano.

Tale commissione provvede alla nomina dell’esperto entro i successivi cinque giorni lavorativi. La nomina e il curriculum vitae dell’esperto vengono pubblicati sulla piattaforma.

Entro i successivi due giorni dalla ricezione della nomina, l’esperto deve  comunicare l’accettazione all’imprenditore e inserirla in piattaforma, oppure deve chiedere di essere sostituito a chi l’ha nominato.

 

L’attività dell’esperto

L’esperto, che non può assumere più di due incarichi contemporaneamente, accettato l’incarico, convoca senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L’imprenditore partecipa personalmente e può farsi assistere da consulenti.

Se ritiene che le prospettive di risanamento siano concrete, l’esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata.

Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all’esito della convocazione o in un momento successivo, l’esperto ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata.

Entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti possono presentare osservazioni sull’indipendenza dell’esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il quale riferisce alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l’esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione

La conclusione dell’incarico

L’incarico dell’esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di squilibrio.

L’incarico può proseguire per non oltre centottanta giorni quando tutte le parti lo richiedono e l’esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell’incarico è resa necessaria dal ricorso dell’imprenditore al Tribunale per la richiesta delle misure protettive e per l’autorizzazione a rinegoziare i contratti. In caso di sostituzione dell’esperto o in caso di gruppo di imprese con pluralità di istanze, il termine per lo svolgimento delle trattative decorre dall’accettazione del primo esperto nominato.

Al termine dell’incarico l’esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all’imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti.

In caso di archiviazione dell’istanza, l’imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno dall’archiviazione stessa.

Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio le parti possono, alternativamente:

a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all’articolo 14 se, secondo la relazione dell’esperto, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;

b) concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell’articolo 182-octiesf.

c) concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produce gli effetti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) l.f.; in tal caso non occorre l’attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d).

L’imprenditore può, all’esito delle trattative, domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 182-bis, 182-septies e 182-novies l.f.. La percentuale di cui all’articolo 182-septies, secondo comma, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto.

L’imprenditore può, in alternativa:

a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), l.f.

b) all’esito delle trattative può proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 18 della legge in esame;

c) accedere ad una delle procedure disciplinate dalla legge fallimentare dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e, per le imprese agricole, alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni disciplinate dagli articoli 7 e 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

Quando l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili, l’imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all’articolo 5, comma 8, una proposta di concordato semplificato con  cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell’articolo 161, secondo comma, lettere a), b), c)  d) l.f.

 

ADEMPIMENTI INIZIALI DELL’IMPRENDITORE:

  1. L’imprenditore può effettuare il test di autodiagnosi presente nell’area pubblica del sito www.composizionenegoziata.camcom.it.
  1. L’imprenditore deposita nell’area riservata della piattaforma alla quale accede attraverso lo Spid, la CEI o la CNS (Carta Nazionale dei Servizi), l’istanza di nomina dell’esperto e i seguenti documenti obbligatori in file formato .pdf con firma cades o pades di dimensione non superiore a 1Mb :

a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l’ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza;

b) una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;

c) l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia;

d) una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi degli articoli 161 (concordato preventivo anche con riserva ) e 182-bis (accordo di ristrutturazione dei debiti) del regio decreto n. 267 del 1942, anche nelle ipotesi di cui al sesto comma del predetto articolo 161 e al sesto comma del predetto articolo 182-bis;

e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all’ articolo 364, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

f) la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle entrate-Riscossione

g) il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all’articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019;

h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza.

Il deposito del test di autodiagnosi è facoltativo

3.L’imprenditore deposita, eventualmente in modo contestuale oppure successivo, l’ istanza di concessione delle misure protettive con allegati i seguenti documenti:

a) dichiarazione sull’esistenza  di  misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti

b) aggiornamento sui ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza eventualmente pendenti.

4. Se si propone anche l’istanza di concessione delle misure protettive, il giorno stesso della pubblicazione dell’istanza sul registro imprese e dell’accettazione dell’esperto, con il patrocinio di un legale  si deve presentare al Tribunale del luogo ove si trova la sede principale dell’impresa, a pena di inefficacia delle misure protettive , il  ricorso con il quale si chiede la conferma o la modifica delle misure  protettive  e, ove occorre, l’adozione dei  provvedimenti  cautelari  necessari  per condurre  a  termine  le  trattative.  Il ricorso deve contenere gli elementi indicati dall’art.125 c.p.c. e i seguenti allegati :

a) i bilanci degli ultimi tre esercizi  oppure,  quando  non  e’ tenuto al deposito  dei  bilanci,  le  dichiarazioni  dei  redditi  e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta;

b) una situazione patrimoniale e finanziaria  aggiornata  a  non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso;

c) l’elenco  dei  creditori,  individuando  i  primi  dieci  per ammontare,  con  indicazione  dei   relativi   indirizzi   di   posta elettronica certificata, se disponibili, oppure  degli  indirizzi  di posta elettronica non  certificata  per  i  quali  sia  verificata  o verificabile la titolarita’ della singola casella;

d) un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare;

e) una  dichiarazione  avente   valore   di   autocertificazione attestante,   sulla   base   di   criteri   di    ragionevolezza    e proporzionalita’, che l’impresa puo’ essere risanata;

f) l’accettazione dell’esperto nominato ai sensi dell’articolo 3, commi 6, 7 e 8,  con  il  relativo  indirizzo  di  posta  elettronica certificata.

5. A pena di inefficacia delle misure protettive e della cancellazione della relativa istanza, entro  trenta   giorni   dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza per l’applicazione delle misure protettive  del patrimonio l’imprenditore deve chiedere la pubblicazione nel registro  delle  imprese  del  numero  di ruolo generale del procedimento instaurato dinanzi al Tribunale.

L’imprenditore deve notificare il decreto di fissazione dell’udienza certamente all’esperto che, tuttavia, non è parte. Inoltre, deve notificare il medesimo decreto ai soggetti i cui diritti siano incisi dai provvedimenti protettivi, che devono essere sentiti in udienza. la legge non precisa se devono partecipare tutti i creditori oppure solo quelli che hanno subito il blocco delle procedure esecutive e cautelari e quelli che hanno chiesto il fallimento  e, in generale, quelli nei cui confronti sono chieste le misure protettive. Siccome il legislatore fa riferimento a “controinteressati”, dovrebbero essere vere e proprie parti che si devono costituire con un difensore.