Le Sezioni Unite della Corte di cassazione con due sentenze, rispettivamente del 5 marzo (sentenza n.5841) e del 6 marzo (sentenza n. 5968) che troverete in allegato, è intervenuta a dirimere alcune questioni rilevanti in materia di mutuo.
Andiamo con ordine.
La sentenza n. 5841 del 5 marzo 2025 sul mutuo solutorio (PDF)
Il mutuo è solutorio o di consolidamento quando la somma di denaro consegnata dalla Banca è direttamente accreditata su un conto corrente che il mutuatario intrattiene presso il medesimo istituto di credito e che presenta un debito. L’operazione, di fatto, trasforma il debito a breve termine, assistito da garanzia personale (fideiussione) risultante dal conto corrente, in un debito a medio – lungo termine garantito da garanzia reale (ipoteca), costituito con il mutuo.
I quesiti
Alle SSUU è stato chiesto di chiarire, in primo luogo, se il c.d. mutuo solutorio sia conforme alla definizione del contratto di mutuo rinvenibile nell’art. 1813 c.c., e, quindi, sia valido. Secondo un orientamento minoritario della giurisprudenza, infatti, in esso mancherebbe la concreta ed effettiva consegna delle somme date in mutuo. Peraltro, il mutuatario non potrebbe liberamente disporre delle citate somme, essendo, le stesse, destinate obbligatoriamente a ripianare un pregresso debito.
Inoltre, ove si ritenga che il mutuo in esame sia valido, è stato chiesto alle SSUU di chiarire se esso possa costituire anche titolo esecutivo.
Infine, è stato chiesto di chiarire se il mutuo in esame sia valido ed abbia efficacia esecutiva anche quando l’accredito delle somme prese in prestito sul conto corrente con saldo debitore sia operato dalla banca in assenza di un effettivo consenso o di atti dispositivi in tal senso del mutuatario.
Dopo aver ricostruito gli opposti orientamenti giurisprudenziali sul tema, le SSU hanno ribadito e confermato la validità della tesi dominante.
Il primo quesito
Le SSU hanno chiarito che il mutuo solutorio è conforme a quanto stabilito dall’art.1813 c.c., e, dunque, è un contratto reale, che si perfeziona, cioè, con la consegna del denaro. Infatti, nel contratto di mutuo la consegna non deve essere intesa solo in senso materiale, bastando che la res sia messa nella «disponibilità giuridica» del mutuatario, il che avviene quando il mutuante accredita la somma sul conto corrente creando un autonomo titolo di disponibilità a favore del primo. A nulla rileva il fatto che attraverso l’accredito, la Banca si riappropri delle medesime somme. La consegna e, quindi, la conclusione del contratto, c’è quando le somme transitano sul conto entrando nella disponibilità giuridica del cliente.
Pertanto, il cosiddetto mutuo solutorio è un tipico contratto di mutuo, nel quale l’utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario risulta in definitiva giuridicamente irrilevante, e, quindi, inidoneo tanto ad inficiarne la validità sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale.
Il secondo quesito
Le SSUU hanno, altresì confermato che, il mutuo solutorio, essendo conforme al “tipo” contrattuale previsto dall’art.1813, costituisce un valido titolo esecutivo, qualora ricorrano i requisiti previsti dall’all’art. 474 c.p.c.
Il terzo quesito
Infine, la sentenza in esame chiarisce che l’eventuale mancato consenso specifico del cliente all’utilizzo della somma mutuata per ripianare un debito pregresso, non incide sulla validità dell’operazione. Infatti, il cliente, stipulando il mutuo, accetta che lo stesso sia regolato in conto corrente e, dunque, è consapevole che le somme accreditate andranno a ripianare il saldo debitore.
Conclusioni
Occorre ricordare che, ferma restando la sentenza in esame che, peraltro, conferma un orientamento già dominante in giurisprudenza, in ogni caso, al mutuo solutorio si trasmette l’eventuale illegittimità del debito pregresso (ad esempio, per effetto dell’anatocismo oppure dell’usura) che con lo stesso si intende ripianare.
Inoltre, laddove il mutuatario sia in una condizione di crisi e il mutuo solutorio nasconda un atto in frode ai creditori posto in essere dalla banca per procurarsi un’ipoteca oppure un mezzo anomalo di pagamento, esso non è invalido ma può essere dichiarato inefficace attraverso lo strumento dell’azione revocatoria.
La sentenza n.5968 del 6 marzo 2025 (PDF)
Con tale sentenza le SSUU chiariscono alcune questioni relative ad una forma particolare di mutuo che si configura quando nel contratto è previsto che la somma mutuata e messa a disposizione del mutuatario anche solo in termini giuridici, sia immediatamente ed integralmente restituita alla Banca mutuante a titolo di deposito o di pegno irregolare e sia svincolata in favore del cliente, solo al verificarsi di determinate condizioni future, come, ad esempio, l’avvenuta costituzione dell’ipoteca a garanzia del mutuo.
Una volta avveratasi la condizione, dunque, la Banca svincola le somme già mutuate e le ritrasferisce al cliente.
Come si è detto, il mutuo è un contratto reale, si perfeziona con la consegna del denaro che fa sorgere immediatamente l’obbligo, in capo al mutuante, di restituzione del denaro. Esso, se è redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art.474 comma 2 n.3 c.p.c.
Pertanto, si è posto il problema di stabilire se il mutuo in precedenza descritto abbia efficacia di titolo esecutivo sin da quando esso è stipulato e cioè prima ancora che si verifichi lo svincolo delle somme a favore del cliente, oppure se, l’efficacia esecutiva consegua solo all’attestazione, sempre mediante atto notarile, di tale svincolo.
Ebbene, le SSUU nella sentenza in commento, ritengono che la fattispecie in esame non possa sussumersi entro quella di un mutuo tecnicamente condizionato.
In altri termini, il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l’obbligazione – univoca ed espressa – di restituire la somma mutuata che sia stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile; pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l’obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario – e che prevede l’obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti – è di per sé idoneo a fondare l’esecuzione forzata.
Ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, dunque, non vi è bisogno, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l’intervenuto svincolo della somma.
Conclusioni
In conclusione, il mutuo cosiddetto condizionato ha efficacia di titolo esecutivo se è fornita la prova che le somme sono state effettivamente accreditate al cliente al momento della stipula, attraverso la relativa contabile che deve essere allegata al contratto e, dunque, se è certo che sia validamente sorto l’obbligo di restituzione.